Art. 4.
(Corsi di formazione).

      1. Le regioni, nell'ambito dei programmi formativi di propria competenza, devono prevedere specifiche risorse per l'organizzazione di corsi di carattere formativo da svolgere per il tramite delle associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, finalizzati alla preparazione dei soggetti interessati alle attività disciplinate dalla presente legge.