1. Le regioni, nell'ambito dei programmi formativi di propria competenza, devono prevedere specifiche risorse per l'organizzazione di corsi di carattere formativo da svolgere per il tramite delle associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, finalizzati alla preparazione dei soggetti interessati alle attività disciplinate dalla presente legge.